Comune di Monte San Savino
          Valdichiana - Arezzo - Toscana - Italia
                    Città d'arte, di storia, cultura e tradizioni

 

 

Raccolta funghi

AUTORIZZAZIONE PERSONALE
 
Riservata ai residenti nel Comune che hanno compiuto 14 anni.
L’autorizzazione, sostituita dalla ricevuta di versamento sul bollettino c.c.p. n° 126524 intestato al Comune di Monte San Savino per l’importo dovuto, è valida su tutto il territorio regionale (esclusi parchi, riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del versamento suddetto.
 
Importi da versare:
 
Semestrale € 12,91
Annuale € 25,82
Triennale € 61,97
AUTORIZZAZIONE TURISTICA
 
Riservata a chi ha compiuto 14 anni.
L’autorizzazione, sostituita dalla ricevuta di versamento sul bollettino di c.c.p. n° 126524 intestato al Comune di Monte San Savino – Servizio Tesoreria per l’importo dovuto, è valida limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni confinanti (Arezzo, Lucignano, Marciano della Chiana, Civitella in Val di Chiana, Bucine e Rapolano Terme), per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l’anno solare di rilascio (31 Dicembre). Le date dei giorni prescelti devono essere annotate sulla ricevuta del versamento, dal titolare, prima dell’inizio della raccolta.
Importi da versare:
 
Giornaliera € 3,62
Plurigiornaliera € 12,91
NORME COMUNI
 
L’autorizzazione (ricevuta di versamento) consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità massima giornaliera di 3 (tre) chilogrammi.
Nello spazio della causale del versamento dovranno essere specificate le generalità del raccoglitore (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza).
Nel caso di minore che abbia compiuto i quattordici anni, il versamento è effettuato dall’esercente la patria potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso.
Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano la raccolta e i divieti stabiliti:
  • La raccolta nel territorio del Comune di residenza con i limiti di quantità previsti.
  • La raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità.
  • La raccolta in tutto il territorio del Comune da parte dei soggetti non residenti, purché proprietari di terreni boschivi con superficie pari o superiore a 5 ettari situati nel Comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso ad altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantità previsti per i residenti.
I SOGGETTI INCARICATI DELL’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI POSSONO CHIEDERE AI RACCOGLITORI L’ESIBIZIONE DI UN IDONEO DOCUMENTO D’IDENTITA’  E DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO.